Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Nota:
Il Diritto di accesso, previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 e successivamente modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, operativo dal 23 dicembre 2016, si distingue in semplice, art. 5, comma 1, e generalizzato, art. 5, comma 2.
Accesso civico semplice
L'art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia stata omessa ed è esercitabile da chiunque a prescindere da particolari requisiti di qualificazione. Qualunque soggetto interessato può chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali nel caso in cui sia stata omessa. La richiesta di accesso civico va presentata al Settore e/o Ufficio che detiene i dati, se facilmente individuabile, oppure all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP), Piazza Santa Margherita 2 (Pal. Camponeschi), 67100 L'Aquila scegliendo una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [email protected] allegando copia del documento di identità di chi firma la richiesta (tranne che nei casi elencati all’art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005);
- tramite e-mail all’indirizzo [email protected], allegando copia del documento di identità di chi firma la richiesta. La firma deve essere accompagnata dal nome in chiaro e dalla qualifica del sottoscrittore;
- tramite fax al numero 0862431270 allegando copia del documento di identità di chi firma la richiesta;
- consegnata a mano presso l'Ufficio relazioni con il pubblico nella sede di Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita 2, L'Aquila.
Il Settore o Ufficio che detiene i dati trasparenza pubblica il documento, l'informazione o il dato richiesto entro trenta giorni e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
Accesso civico generalizzato
L'art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
Lo scopo della legge, diverso da quello della L. 241/1990, vuole favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. Tuttavia la stessa legge e le linee guida dell’ANAC raccomandano il rispetto dei limiti al diritto di accesso relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (es: privacy, difesa, sicurezza, proprietà intellettuale, ecc.). Per presentare una richiesta di accesso generalizzato è disponibile fra i documenti scaricabili un modulo da compilare e firmare. L'istanza deve identificare i dati e i documenti richiesti e contenere le informazioni utili a questo scopo. La richiesta può essere sottoscritta con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare il documento di carta di identità.
La richiesta di accesso civico generalizzato va presentata all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP), Piazza Santa Margherita 2 (Pal. Camponeschi), 67100 L'Aquila scegliendo una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: [email protected] allegando copia del documento di identità di chi firma la richiesta (tranne che nei casi elencati all'art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005);
- tramite e-mail all’indirizzo [email protected], allegando copia del documento di identità di chi firma la richiesta. La firma deve essere accompagnata dal nome in chiaro e dalla qualifica del sottoscrittore;
- tramite fax al numero 0862431270 allegando copia del documento di identità di chi firma la richiesta;
- consegnata a mano presso l'Ufficio relazioni con il pubblico nella sede di Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita 2, L'Aquila.
Modulo Accesso civico generalizzato
Richiedente - richiesta di riesame
Controinteressato - opposizione
Controinteressato - richiesta di riesame
Registro degli accessi
Anno 2025
- Registro degli accessi - primo semestre
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
